Fusione delle Società

 
azienda
 

La fusione delle società si attua secondo una complessa procedura prevista dagli articoli 2501 c.c. e seguenti. Chiariamo subito che per fusione s'intende sia la nascita di una nuova società con la scomparsa delle vecchie (fusione propria) sia l'incorporazione in una società di una o più società.
Nella procedura della fusione ricordiamo  che:

Non è ammissibile per le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Se è ammissibile:
L’organo amministrativo delle società che devono fondersi redige:

  1. un progetto di fusione
  2. situazione patrimoniale della società
  3. una relazione sulla fusione

Mentre uno o più esperti per ogni società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote con le indicazioni ex. art. 2501 sexies
Deposito degli atti presso la sede di ogni società che deve partecipare alla fusione almeno 30 gg. Prima della decisione della fusione.

Dopo aver eseguito gli adempimenti sopra previsti, vi sarà la decisione sulla fusione con l'eventuale approvazione del relativo progetto, che potrà anche essere modificato ma solo nel caso in cui non incida sui diritti dei terzi. L'approvazione dovrà avvenire da parte di ciascuna società che partecipa al progetto. Soggetti della fusione possono essere sia società di capitali sia società di persone, e l'articolo 2502 ci indica quali sono le maggioranze necessarie per l'approvazione del progetto, e cioè:

1. società di persone:sarà necessario il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione;
2. società di capitali: ci vorranno le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto

La delibera sarà, poi, depositata nel registro delle imprese per l'iscrizione e la fusione, redatta per atto pubblico, potrà essere attuata solo dopo 60 giorni dalla ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (art. 2502 bis c.c.). Nello stesso termine i creditori creditori possono fare opposizione alla fusione (art. 2503 c.c.). Lo stesso articolo 2503, però, prevede una serie di ipotesi in cui la fusione può essere attuata senza aspettare i 60 gg. come, ad es. nel caso in cui i creditori antecedenti alla fusione vi abbiano acconsentito. Anche gli obbligazionisti possono fare opposizione alla fusione nei 60 gg. come i creditori, a meno che l'assemblea degli obbligazionisti non vi abbia acconsentito (art. 2503 bis)

Si giunge, quindi, all'atto di fusione. Anche qui l'articolo 2504 c.c. prevede una specifica procedura da seguire. Vediamola.

Redazione atto di fusione per atto pubblico Entro 30 gg. dalla stipula.

Il notaio o gli amministratori cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante depositano l’atto di fusione presso il registro delle imprese per l’iscrizione.

L'art. 2505 quater disciplina una nuova ipotesi relativa alle fusioni dove non partecipano società con il capitale rappresentato da azioni. Nell'intento di semplificare la procedura si è data la possibilità di derogare la procedura riportata nell'art. 2501 sexies (nella prima tabella qui sopra) con il consenso di tutti i soci delle società che partecipano alla fusione.

Analogamente a quanto previsto in tema di trasformazione, anche nel caso della fusione non è possibile pronunciarne l'invalidità dopo le iscrizioni previste nel registro delle imprese (art. 2504 quater).

La sezione seconda del codice civile dedicata alla fusione prevede anche casi particolari di fusione dove può essere seguita una procedura parzialmente diversa da quella decritta, vediamoli nei relativi collegamenti.

  1. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
  2. Fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima;
  3. Incorporazione di società possedute al novanta per cento.

Chiudiamo l'argomento considerando gli effetti della fusione descritti dall'art. 2504 bis c.c. che enuncia una serie di importanti principi; vediamoli.

 

successione universale della società risultante dalla fusione

la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Come si vede il nuovo organismo, o la società incorporante, è considerato successore universale della vecchia società o della società incorporata

efficacia erga omnes della fusione

la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva alla iscrizione dell'atto di fusione

fusione con società con soci a responsabilità illimitata

la fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali, oppure mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori di queste società hanno dato il loro consenso