Donazione indiretta a rischio tasse


indiretta

Per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione. È questa l’assai sorprendente decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 13133 del 24 giugno 2016, priva di precedenti sia in giurisprudenza che nella prassi amministrativa. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, Dlgs 346/1990 (testo unico dell’imposta di successione e donazione), se un genitore dà denaro a un figlio (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è “collegata” a un atto avente a oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva. 

La legge, dunque, definisce come presupposto per l’esenzione dall’imposta di donazione, l’esistenza di un “collegamento” tra la donazione indiretta e l’atto di acquisto; e il verbo “collegare” è utilizzato dalla legge senza ulteriori specificazioni, nel senso che la legge non dice come detto collegamento debba essere effettuato; né, tanto meno, impone che, per avere l’esenzione, occorra effettuare particolari menzioni negli atti che si stipulano.

IL NEGOZIO DI ACCERTAMENTO DELL’USUCAPIONE IN MEDIAZIONE


soci

L’usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà (o di altri diritti reali): la sua particolarità è quella di far acquistare il diritto a titolo originario e non derivativo come nel caso, per esempio, della compravendita o della successione ereditaria.

L’accertamento dell’usucapione fin’ora era possibile solo in via giudiziale, ovvero tramite ricorso al Giudice.

Il “Decreto del fare”, convertito dalla L. 98/2013, introducendo la nuova normativa in materia di mediazione ha previsto che l’accertamento dell’usucapione possa essere effettuato presso un Organismo di mediazione, davanti ad un mediatore professionista e con l’assistenza di un legale